Emilia-Romagna-covid-stop
Alcuni dati del sondaggio "2021, l'anno che verrà" svolto in collaborazione Coop-Nomisma (Fonte Shutterstock)

Un pratico prospetto per ricordare quali sono, su tutto il territorio nazionale facente parte di questa fascia, comportamenti scorretti, norme violate e relative sanzioni

Assembramento – E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Non giustificata la presenza di più di 2 persone senza rispettare le misure di sicurezza anti‐contagio in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Art. 2 del D.L. n. 33/2020, in relazione all’art. 1, co. 8, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020). Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020. Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 entro 60 gg (€ 280 entro 5 gg). Ricorso Prefetto.

Obbligo di indossare dispositivi di protezione – Sull’intero territorio nazionale, avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi … [ … con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali …]. Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all’art. 1, co. 1, del D.P.C.M. 3 novembre 2020. Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020. Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 entro 60 gg (€ 280 entro 5 gg). Ricorso Prefetto.

Distanziamento sociale (1 metro) – È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico‐scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile). Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all’art. 1, co. 2, del D.P.C.M. 3 novembre 2020. Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020. Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 entro 60 gg (€ 280 entro 5 gg). Ricorso Prefetto.

Obbligo di permanenza nella propria abitazione/domicilio – Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all’art. 1, co. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020. Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020. Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 entro 60 gg (€ 280 entro 5 gg). Ricorso Prefetto.

Violazione della quarantena – Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora (o ad altro luogo di isolamento) per i soggetti posti in isolamento dall’Autorità sanitaria perché dichiarati positivi al virus COVID‐19. Art. 2 del D.L. n. 33/2020, in relazione all’art. 1, co. 6, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020). Art. 4, co.3, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020
Art. 260, c.1, Testo Unico Leggi Sanitarie RD 1265/1934 [Informativa all’A.G.]

Violazione della quarantena precauzionale – Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena [imposta ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano]. Art. 2 del D.L. n. 33/2020, in relazione all’art. 1, co. 7, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020) – senza utulizzo di un veicolo – Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020. Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 entro 60 gg (€ 280 entro 5 gg). Ricorso Prefetto. Art. 2 del D.L. n. 33/2020, in relazione all’art. 1, co. 7, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020) – con utilizzo di un veicolo – Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020. Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 entro 60 gg (€ 280 entro 5 gg), aumentate fino a un terzo. Ricorso Prefetto.

Soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre – Non è consentito ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°C) di allontanarsi dal proprio domicilio. Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all’art. 1, co. 9, lett. a) del D.P.C.M. 3 novembre 2020. Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020. Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 entro 60 gg (€ 280 entro 5 gg).Ricorso Prefetto.

Accesso ai parchi – L’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E’ consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento delle politiche della famiglia. Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all’art. 1, co. 9, lett. b) e Allegato 8 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 [rife. art. 1, co.8 DL 33/2020]. Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020. Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 entro 60 gg (€ 280 entro 5 gg).Ricorso Prefetto.

Attività ludica, ricreativa ed educativa all’aperto – Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. E’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività educative, ricreative ed educative, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all’art. 1, co. 9, lett. c) e Allegato 8 del D.P.C.M. 3 novembre 2020. Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020. Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 entro 60 gg (€ 280 entro 5 gg). Ricorso Prefetto.

Attività sportiva o attività motoria all’aperto – E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all’art. 1, co. 10, del D.L. n. 33/2020. Art. 4 co.1 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020. Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 entro 60 gg (€ 280 entro 5 gg). Ricorso Prefetto.

Riunioni – Le riunioni si svolgono garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all’art. 1, co. 10, del D.L. n. 33/2020. Art. 4 co.1 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020
Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 entro 60 gg (€ 280 entro 5 gg). Ricorso Prefetto.