Una sentenza del tribunale di Napoli giustifica l'ingresso al lavoro senza green pass

Il caso riguardava un militare ma il principio può valere per tutti – Per il giudice non c’è il rischio che i non vaccinati possano contagiare gli altri più dei vaccinati

Sul piano giuridico non c’è alcuna differenza fra i vaccinati e i non vaccinati. Questo è il risultato della sentenza del 12 marzo scorso del Tribunale militare di Napoli, prima in Italia, che invalida, ora per allora, la logica del green pass e affronta la questione degli effetti avversi da vaccino Covid. Il processo riguardava il periodo nel 2022 durante il quale veniva richiesto ai lavoratori il green pass. Un soldato, sprovvisto della tessera verde, aveva comunque deciso di presentarsi in caserma timbrando come se nulla fosse il suo cartellino di entrata e uscita. 

“L’introduzione clandestina, aggravata dal grado rivestito”, è l’accusa rivolta al militare dai suoi superiori e che ha fatto finire il caso in tribunale. Il processo è iniziato nell’estate del 2022 e nel frattempo si è pronunciata anche la sentenza della Corte Costituzionale in merito all’obbligo vaccinale. Ciò nonostante, il tribunale di Napoli ha dichiarato il non luogo a procedere. Queste le ragioni addotte dal giudice Andrea Cruciani: “L’inoffensività della condotta discende in particolare dal rilevo che l’ingresso in caserma dell’imputato – soggetto non vaccinato e quindi sprovvisto di green pass – non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di green pass”. Infatti, continua il magistrato, “Questo Giudice ritiene non provata l’efficacia vaccinale per SARS-CoV-2 quale strumento di prevenzione del contagio – e ciò lo si ripete non solo in una misura prossima al 100% bensì in una qualsiasi misura percentuale superiore allo zero – risultando piuttosto quale fatto notorio, cioè quale dato incontrovertibile emergente dal naturale accadimento dei fatti, che i soggetti vaccinati per SARS-CoV-2 possano contrarre e trasmettere contagio e che, di conseguenza, dal punto di vista epidemiologico, vaccinati e non vaccinati, vanno necessariamente trattati come soggetti tra loro sostanzialmente equivalenti”. Peraltro, prosegue il magistrato, “Questo giudice, alla scorta del necessario vaglio critico al quale è sempre tenuto, allorché si tratti di valutare dati scientifici ancora non definiti e provvisori, rileva che i vaccini Sars-Cov2 in commercio possono causare effetti collaterali gravi ed anche fatali, in un numero non del tutto marginale e indifferente di casi. La condotta dell’imputato di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria e conseguentemente di far ingresso in caserma senza esibire il green pass quindi è scriminato della necessità di salvare sé dal pericolo attuale di un danno grave”.