
In Gazzetta il decreto legge che disciplina le integrazioni salariali
In considerazione delle eccezionali ondate di calore, il Governo ha messo in campo misure straordinarie per scongiurare i rischi sul lavoro a causa delle temperature record di questo periodo che hanno conseguenze dirette sul benessere psicofisico (ad esempio: disidratazione, insolazione, vertigini e malattie della pelle) e sono anche causa di alterazioni delle capacità motorio-cognitive, lesioni di vario tipo, malattie infettive e stress da calore. In particolare è stato disposto che in caso di emergenza climatica, fino a dicembre 2023, i lavoratori potranno accedere alla cassa integrazione ad ore oltre i limiti di durata massima già previsti dalla normativa. I soggetti interessati dal provvedimento sono quelli dei settori più esposti al lavoro all’aperto con alte temperature, ossia: settore edile, lapideo, escavazioni, agricolo.
La cassa integrazione guadagni (CIG), ovvero uno dei maggiori ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla legge, viene riconosciuta per temperature elevate nei casi in cui:
- – la temperatura effettiva sul luogo di lavoro è almeno pari ai 35° centigradi;
- – la temperatura è al di sotto dei 35 gradi centigradi, considerando la temperatura percepita dal corpo umano (che come è noto può essere più alta di quella segnata dai termometri).
In Gazzetta Ufficiale (la n. 175 del 28 luglio 2023) il decreto-legge n. 98/2023 recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” in vigore dal 29 luglio 2023. Il provvedimento introduce, quindi, misure urgenti in materia di emergenza climatica e tutela dei lavoratori anche dal punto di vista economico per i lavoratori per i quali è prevista la sospensione dell’attività lavorativa per le eccezionali ondate di calore dei giorni scorsi, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo.
Trattamento salariale per i lavoratori in cantiere
Per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, tra le nuove misure emergenziali è prevista la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Per quanto riguarda l’edilizia, il provvedimento stabilisce che il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, nel periodo luglio-dicembre 2023, non incide ai fini del raggiungimento del limite massimo di fruizione di ammortizzatori pari a 52 settimane in un biennio mobile (non si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del dlgs n. 148/2015 sull’integrazione salariale ordinaria, relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese).
Sono interessate da questa agevolazione:
- – le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini,
- – le aziende industriali di escavazione e/o lavorazione del materiale lapideo,
- – le imprese artigiane di escavazione e lavorazione di materiali lapidei (tranne quelle che svolgono separatamente le due attività).
Trattamento salariale per gli operai agricoli
In caso di eccezionali eventi climatici, anche per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato si rende necessaria la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 (entrata in vigore del decreto) e il 31 dicembre 2023. In tal caso viene riconosciuto il trattamento previsto nei casi di intemperie stagionali di cui all’art. 8 della legge n. 457/1972; viene riconosciuta la cassa integrazione giornaliera anche se l’attività verrà svolta per metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.