Castel San Pietro
Il Municipio di Castel San Pietro Terme

Scadono rispettivamente il 31 Ottobre e il 30 Novembre i termini per la presentazione delle domande

Come previsto dalla legge, si può richiedere l’iscrizione all’Albo dei presidenti di seggio elettorale sino al 31 Ottobre e a quello degli scrutatori dall’1 al 30 Novembre. L’Ufficio Elettorale del Comune di Castel San Pietro Terme è a disposizione al numero telefonico 051 6954100 per fornire tutte le informazioni e per l’invio via mail dei moduli per la presentazione delle domande di iscrizione agli Albi (orari: lunedì e venerdì 8,30-12,30, martedì 8,30-12,30 e 15-17,45, giovedì 8,30-17,45, l’ufficio riceve solo su appuntamento).

Gli Albi vengono aggiornati ogni anno nel mese di gennaio con le richieste di iscrizione o di cancellazione pervenute all’Ufficio elettorale comunale.

Se la domanda viene accolta, l’iscrizione rimane valida anche negli anni successivi, a meno che non si perdano i requisiti, o se ne chieda la cancellazione.

Per essere ammessi nell’Albo degli scrutatori di seggio elettorale, bisogna essere elettori del Comune in cui si fa la domanda e avere assolto gli obblighi scolastici.

Per l’iscrizione all’Albo dei presidenti di seggio elettorale, oltre ad essere elettori del Comune, è necessario avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, come richiesto dalla circolare annuale della Prefettura di Bologna, è raccomandabile aver già svolto incarico presso i seggi elettorali con funzioni di vice presidente di seggio, segretario o scrutatore.

Non possono esercitare le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie: i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio negli Uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 del T.U. 570/1960 delle leggi per la composizione e la elezione delle amministrazioni comunali e art. 38 del T.U. 361/1957 delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati).